Fermo amministrativo e Codice della Strada

Fermo amministrativo e Codice della Strada
Il codice della strada prevede, per alcune violazioni, il fermo amministrativo anche come sanzione accessoria, quindi ulteriore rispetto alla sanzione pecuniaria. È peraltro disposto automaticamente il fermo amministrativo del mezzo in tutti i casi in cui viene applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente, almeno che il veicolo non appartenga ad una persona che è completamente estranea alla violazione o al reato e nei casi in cui la circolazione è avvenuta contro la volontà di questa persona (così stabilisce l’art. 214 c.d.s.).
In questo caso il Codice della Strada prevede anche che:
“Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell’interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell’ufficio da cui dipende l’organo di polizia che ha accertato la violazione (…)”.
Come già detto, il veicolo, se non affidato a terzi specializzati nella custodia, viene affidato al proprietario, che ha l’obbligo di custodirlo in luogo non soggetto a pubblico passaggio. La circolazione con il mezzo sottoposto a fermo, pertanto, non soltanto rappresenta una violazione punita con una bella sanzione amministrativa, ma rappresenta anche violazione dei doveri del custode, il che porta conseguenze anche di carattere penale.

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