Fermo amministrativo auto: l’assicurazione risarcisce il danno?
Le compagnie assicurative lasciano all’assicurato l’onere di attestare che il veicolo è idoneo alla circolazione. In caso di sinistro cosa succede? In linea di massima, la compagnia assicurativa potrà legittimamente rifiutarsi di pagare i danni causati dalla circolazione di un mezzo sottoposto a fermo amministrativo, ipotesi che spesso viene prevista direttamente nel contratto.
Una possibile eccezione è data dal caso che la macchina che ha causato l’incidente circolasse contro la volontà del proprietario (quindi in caso di furto), a condizione che fosse correttamente custodita.
Fermo amministrativo su veicoli cointestati
E se l’auto è intestata a più persone, di cui soltanto una è debitrice verso pubbliche amministrazioni o enti, che succede? È comunque possibile il fermo del mezzo?
La questione non è chiarita dalla legge, ma è stata affrontata dalla giurisprudenza, la quale ha per il momento dato risposta negativa. Il fermo amministrativo non può quindi essere legittimamente iscritto su un’auto (o altro mezzo) che appartenga a più persone e di cui una sola sia debitrice. Questo ovviamente per tutelare la persona totalmente estranea all’inadempimento.
Il pensiero comune è che sia sufficiente intestare l’auto a due persone per evitare in modo semplice il fermo amministrativo, ma è davvero così?
Questa cosa è valida se la cointestazione avviene da subito: infatti nel caso in cui si trattasse di una donazione, l’atto potrebbe essere revocabile (entro 5 anni). Ciò è quello che prevede il Codice Civile, consentendo una revocatoria degli atti a titolo gratuito se questi effettuano un depauperamento dei beni di un debitore.
Fermo amministrativo: come si fa ricorso?
Hai verificato che ci sono presupposti per contestare il provvedimento di fermo amministrativo: a chi devi presentare l’impugnazione? Si tratta di un problema a lungo discusso, su cui la Cassazione ha fatto chiarezza, fondando la distinzione sul tipo di debito che motiva il fermo amministrativo. Infatti:
• se il fermo è dovuto a mancato pagamento di oneri fiscali (tasse, sanzioni per il mancato pagamento di tasse, ecc.) la competenza è delle Commissioni Tributarie Provinciali;
• se il fermo è dovuto a mancato pagamento di contributi e sanzioni diverse la competenza è del giudice ordinario (quindi Giudice di Pace in caso di valore modesto e di questioni relative alle violazioni al codice della strada, Tribunale per valore più elevato e in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali).