Nel caso si contravvenga a questa divieto viene prevista la sanzione (art. 214, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Il proprietario dell’auto deve far cessare la circolazione del mezzo o lo faranno le forze dell’ordine in caso sarete fermati.
Sul veicolo o anche sul bene strumentale come macchinari o attrezzature sarà apposto un sigillo che sarà rimosso quando sarà terminato il decorso il periodo di fermo amministrativo. Nel caso di fermo il veicolo viene trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione.
All’autore della violazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 770 a euro 3.086, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
Ma non solo perchè in questo caso è disposta anche la confisca del bene il che equivale a perdere l’intero valore residuo del bene.
Le spese per la custodia del mezzo nel deposito saranno a carico del proprietario del mezzo.
Nel caso intendiate presentare ricorso la restituzione non potrà comunque avvenire prima del provvedimento della autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.
Se si procede al pagamento della riscossione delle imposte, la detenzione può essere annullata. La misura sanzionatoria scade quando il debito si estingue, con l’ultima rata, nel caso in cui la rata del debito sia stata ottenuta. come procediamo? Vai al PRA con la documentazione che include:
-un ordine di revoca: il formato deve essere originale. il documento viene emesso dall’agente di recupero una volta che il debito è stato pagato. contiene i dati relativi all’auto, quelli della persona su cui è stata gravata la misura e l’ammontare del debito soggetto a cancellazione.
-il certificato di proprietà dell’auto: può essere cartaceo o digitale. la richiesta deve essere scritta sul retro del documento. In alternativa, anche il foglio complementare va bene.
-il modulo NP-3: questo modello è necessario solo se il certificato di proprietà non è disponibile per la richiesta di revoca.