Cosa cambia nel 2020 in termini di Fermo? | Il fermo fiscale auto | Come cancellare il fermo amministartivo | Che conseguenze comporta il fermo se sono debitore

Il Fermo Amministrativo, producendo il blocco dell’auto o di altro bene mobile iscritto al P.R.A., limitando la possibilità di utilizzo dell’autoveicolo, rischia di diventare fortemente penalizzante soprattutto nei confronti di chi, col proprio autoveicolo ci lavora.
In questo senso, il Decreto Sviluppo, oggi convertito nella legge 12 luglio 2011, stabilisce che il Fermo e quindi le Ganasce Fiscali, debbano essere precedute dall’invio per mezzo posta ordinaria di due solleciti di pagamento e che tra i due solleciti devono intercorrere almeno sei mesi.
La tutela del contribuente viene così rafforzata, avendo lo stesso, tutto il tempo per rendersi conto di ciò che sta accadendo.

Quando un contribuente riceve la notifica di una cartella esattoriale, ha 60 giorni per effettuare il pagamento del debito iscritto a ruolo.
Superato detto periodo, l’ADE o un altro agente della riscossione che ha provveduto ad emettere la cartella, può attivare specifiche procedure cautelari atte a garantire il credito, ed esecutive per far sì che il debito venga pagato dal debitore.
Una delle procedure cautelari più comuni sono le cd. ganasce fiscali, cioè il fermo amministrativo fiscale automobile, moto, scooter, macchina agricole, pullman, camion ex Equitalia. Tale procedura, consiste quindi nell’inviare al debitore una comunicazione formale con la quale si dà seguito al mancato pagamento della cartella, attraverso la notifica del preavviso di fermo amministrativo fiscale su un veicolo a motore di proprietà del debitore.

Nel caso di pagamento integrale della somma dovuta, è possibile fare richiesta di cancellazione e il concessionario, entro 20 giorni, darà comunicazione alla direzione regionale delle entrate di riferimento.
Questa emetterà l’atto di revoca del fermo amministrativo inviandolo all’interessato che potrà utilizzarlo per fare richiesta di cancellazione recandosi ad un qualsiasi ufficio provinciale del P.R.A.
Nessuna spesa è prevista a carico del debitore così come disposto dall’articolo 7, comma 2 del “Decreto Sviluppo” legge 12/07/2011.
Oltre al provvedimento di revoca in originale, occorrerà presentare il certificato di proprietà il cui retro vale come nota di richiesta.
Nel caso in cui non si compili il retro del certificato di proprietà come nota di richiesta, occorrerà in aggiunta, presentare il modello NP-3.

Quali sono le conseguenze di questo fatidico fermo amministrativo? Il proprietario non ha più l’auto, almeno fino a quando non ha pagato il suo debito, annullando così la registrazione dal PRA. Pertanto non può circolare con il veicolo, pena una multa. inoltre, il veicolo non può essere demolito, cancellato dal registro pubblico o portato all’estero. Anche gli acquirenti del veicolo soggetto a detenzione non potranno circolare su strade e autostrade italiane. Se, nonostante la detenzione, il debitore non paga, il concessionario venderà l’auto per recuperare il credito.

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