Come funziona il fermo amministrativo fiscale 2020? | Fermo amministrativo derivante da una multa

Quando un contribuente riceve la notifica di una cartella esattoriale, ha 60 giorni per effettuare il pagamento del debito iscritto a ruolo.
Superato detto periodo, l’ADE o un altro agente della riscossione che ha provveduto ad emettere la cartella, può attivare specifiche procedure cautelari atte a garantire il credito, ed esecutive per far sì che il debito venga pagato dal debitore.
Una delle procedure cautelari più comuni sono le cd. ganasce fiscali, cioè il fermo amministrativo fiscale automobile, moto, scooter, macchina agricole, pullman, camion ex Equitalia. Tale procedura, consiste quindi nell’inviare al debitore una comunicazione formale con la quale si dà seguito al mancato pagamento della cartella, attraverso la notifica del preavviso di fermo amministrativo fiscale su un veicolo a motore di proprietà del debitore.

Se il Fermo è accessorio a multa per infrazione del codice della strada, la disponibilità del veicolo sopra cui graverà l’iscrizione al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) subirà una limitazione fino alla cancellazione, in particolare:
la carta di circolazione viene trattenuta dalle forze dell’ordine e il veicolo in questione viene dato in custodia al suo proprietario che dovrà custodirlo in luogo privato e non di pubblico passaggio, non potendovi circolare.
Se si tratta di moto o ciclomotore, questo sarà sequestrato e custodito presso i locali dalle forze dell’ordine. Il proprietario che viene sorpreso a circolare col veicolo suddetto, pur non costituendo l’infrazione reato, sarà sanzionato con una multa compresa tra euro 714 ed euro 2.859 oltre la requisizione immediata del veicolo.
il veicolo non può essere demolito (se non per danni gravi), esportato o radiato dal P.R.A..
se venduto successivamente ad iscrizione del fermo amministrativo la cancellazione non può avvenire e il veicolo non può circolare. In questo caso, l’acquirente ignaro, può intraprendere azione di rimborso del danno contro il venditore.
Non vi è limitazione della disponibilità del veicolo nel caso di vendita del mezzo con atto che abbia data certa successiva all’iscrizione del fermo amministrativo. La cancellazione dal P.R.A., successivamente a comunicazione da parte dell’ACI, sarà gratuita e a carico del concessionario della riscossione.
Lo stesso vale laddove il fermo sia stato iscritto per errore dal concessionario per somme non dovute.

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