Nel caso di un automezzo intestato ad una persona fisica purtroppo le possibilità di impedire il fermo del mezzo sono naturalmente il pagamento del debito. In mancanza si può eccepire che il mezzo diviene indispensabile per l’accompagno di disabili o persone che necessitano di assistenza e accompagno. In alternativa il fermo proseguirà il suo decorso.
Il fermo amministrativo non può comunque colpire mai un’auto cointestata. In tal modo, infatti, si finirebbe per pregiudicare anche il non debitore, impedendogli la circolazione. Come precisato più volte dalla giurisprudenza (di recente, ad esempio, dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte nella sentenza n. 1374/2017), il fermo di un’auto in comproprietà è oggettivamente inapplicabile se non tutti i proprietari sono debitori dell’Agente della riscossione.
I tempi di fermo possono essere evitati. non è un trucco ma una possibilità: è sufficiente co-immatricolare il veicolo con una seconda persona, può essere un amico o un parente. l’amministrazione non può quindi procedere con la detenzione, poiché sarebbe illegittima. Ciò è stato stabilito da diverse sentenze che prescrivevano che il debito di uno dei nominati non dovesse violare il diritto del candidato a utilizzare l’auto. Pertanto, nel caso in cui l’imposta di bollo o un’ammenda non siano state pagate, se l’auto è anche registrata a una seconda persona, l’auto sarà in grado di circolare liberamente.
Una seconda possibilità si presenta quando il veicolo viene utilizzato dal contribuente per motivi di lavoro. Dal momento in cui il debitore dell’amministrazione riceve l’avviso di detenzione, ha un mese per dimostrare di aver bisogno dell’auto per lavorare e quindi per vivere. il veicolo deve essere strumentale alla professione: pensare agli agenti di vendita o ai proprietari di un veicolo usato in un cantiere. la detenzione influenzerebbe l’attività lavorativa. Ovviamente i mezzi utilizzati per un lavoro devono essere registrati nei conti.