Esiste una differenza nei termini tra fermo amministrativo e fermo fiscale, indicando con il primo termine quella misura disposta dalle autorità amministrative (polizia municipale) preposte a punire gravi violazioni del codice della strada; e con il secondo, invece, la misura cautelativa provvisoria a garanzia del credito vantato dalla Pubblica Amministrazione e disposta dall’Agente della riscossione ex Decreto Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973, articolo 86.
Per quanto attiene il fermo amministrativo, esso dispone fra l’altro che la perdita del possesso del veicolo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei pubblici registri (PRA), fanno venir meno l’obbligo del pagamento del tributo per i periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l’annotazione.
L’obbligo di pagamento della tassa automobilistica durante il periodo di fermo fiscale della vettura (disposto dall’agente della riscossione) non si pone in contrasto con la esenzione dal tributo prevista, nella diversa ipotesi di fermo amministrativo (disposto dall’autorità amministrativa o da quella giudiziaria) e rientra, invece, nella regola che vuole quel tributo correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo.
Coloro, pertanto, che sono proprietari di un veicolo sottoposto a fermo fiscale sono obbligati al pagamento della tassa automobilistica.